IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
VISTI l’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000
(1) (in seguito denominata «la convenzione») e la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni
(2) (in seguito denominata «la decisione quadro»),
RAMMENTANDO i risultati della conferenza intitolata «Un’iniziativa strategica europea sullo sviluppo di una politica e di una normativa concernenti le squadre investigative comuni» (Dublino,
7-9 ottobre 2002) organizzata dalla Polizia irlandese (An Garda Síochána) con il sostegno della Comunità europea e nel quadro del programma Grotius,
CONVINTO della necessità di elaborare un modello di accordo che faciliti la costituzione delle squadre investigative comuni ai fini della rapida attuazione della decisione quadro che ha anticipato l’attuazione dell’articolo 13 della convenzione,
TENENDO PRESENTE che tale modello dovrebbe essere completo ma anche flessibile in modo da garantire che le autorità competenti lo possano adattare alle specifiche circostanze di ogni singolo caso,
CONSAPEVOLI del fatto che l’Eurojust e l’Europol concluderanno un accordo di cooperazione che sarà importante per la partecipazione di entrambi gli organismi alle squadre investigative comuni,
RACCOMANDA ai Governi degli Stati membri:
di incoraggiare quelle tra le rispettive autorità competenti che intendono costituire, con le autorità competenti di altri Stati membri, una squadra investigativa comune conformemente al disposto della decisione quadro e della convenzione ad utilizzare, se necessario, il modello di accordo allegato alla presente raccomandazione al fine di concordare le modalità con cui procedere a tale costituzione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2003
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Chrisochoïdis
_______________
MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE
Ai sensi dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000
(3) (in seguito denominata «la convenzione») e della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni
(4) (in seguito denominata «la decisione quadro»)
1. Parti dell’accordo
Le seguenti parti hanno concluso un accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune, in seguito denominata «squadra».
1. Nome della prima autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell'accordo
|
e
2. Nome della seconda autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell'accordo
|
(...)
3. Nome dell'ultima autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell'accordo
|
Le parti dell’accordo possono decidere di comune intesa di invitare le autorità/amministrazioni di altri Stati membri a diventare parti del presente accordo. Per eventuali intese con paesi terzi, con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati e con organismi internazionali coinvolti nelle attività della squadra, cfr. l’appendice.
2. Finalità della squadra
Il presente accordo prevede la costituzione di una squadra con la seguente finalità:
(Descrizione della finalità specifica della squadra) Le parti possono, di comune intesa, modificare la finalità specifica della squadra.
|
3. Periodo contemplato dall’accordo
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1. della convenzione e dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro, le squadre investigative comuni sono costituite per una durata limitata. Per quanto riguarda il presente accordo, tale squadra investigativa comune può operare per il periodo indicato in appresso: dal
al
La data di scadenza indicata nel presente accordo può essere prorogata con il consenso di tutte le parti. In tal caso, l’accordo è aggiornato.
4. Stato membro/Stati membri in cui la squadra opererà
La squadra opererà nello Stato membro/ negli Stati membri in appresso.
Indicare lo Stato membro o gli Stati membri in cui la squadra dovrà operare
|
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), della convenzione e dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della decisione quadro la squadra opera in conformità del diritto dello Stato membro in cui interviene. Qualora la squadra trasferisca la propria base operativa in un altro Stato membro, si applica il diritto di quest’ultimo Stato.
5. Direttore/Direttori della squadra
(5)
La seguente persona, che rappresenta l’autorità competente dello Stato membro/degli Stati membri nel cui territorio la squadra interviene, è stata designata dalle parti quale direttore della squadra cui i membri della squadra devono rispondere nello svolgimento delle loro funzioni nello Stato membro cui appartiene il direttore:
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell’impossibilità di svolgere i propri compiti, il suo superiore gerarchico comunicherà per lettera alle altre parti il nome del sostituto.
6. Membri della squadra
I membri della squadra sono:
6.1. Autorità giudiziarie
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell’impossibilità di svolgere i propri compiti, il suo superiore gerarchico comunicherà per lettera alle altre parti il nome del sostituto.
6.2. Autorità di polizia (6)
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell’impossibilità di svolgere i propri compiti, il suo superiore gerarchico comunicherà per lettera alle altre parti il nome del sostituto.
6.3. Membri nazionali dell’Eurojust che agiscono in base al proprio diritto nazionale (7)
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell’impossibilità di svolgere i propri compiti, il suo superiore gerarchico comunicherà per lettera alle altre parti il nome del sostituto.
7. Partecipazione di agenti/funzionari dell’Europol/Eurojust/della Commissione (OLAF) o di altri organismi istituiti in virtù del trattato sull’Unione europea o di funzionari di paesi terzi
Le parti del presente accordo convengono di richiedere/accettare la proposta di (8) (9) partecipazione dell’Europol/Eurojust/della Commissione (OLAF) secondo le modalità stabilite nell’allegato del presente accordo.
[L’eventuale partecipazione ad una squadra da parte di agenti/funzionari dell’Europol/Eurojust/della Commissione (OLAF) potrebbe essere menzionata nella presente sezione. Per quanto riguarda l’Eurojust, ciò si riferisce alla sua partecipazione in quanto collegio, non tramite i membri nazionali. Le parti convengono che le modalità specifiche di detta partecipazione saranno oggetto di un accordo separato (10) con l’Europol/Eurojust/della Commissione (OLAF), allegato al presente accordo].
8. Condizioni generali dell’accordo
Si applicano in generale le condizioni stabilite nell’articolo 13 della convenzione e nella decisione quadro quali vengono applicati dai singoli Stati membri nel cui territorio la squadra interviene.
9. Modalità specifiche dell’accordo
Nel quadro del presente accordo possono essere applicate le seguenti modalità specifiche (si rileva che alcuni di questi aspetti sono disciplinati anche dalla convenzione e dalla decisione quadro):
(da indicare, ove pertinente. Il seguente elenco è inteso ad evidenziare i possibili punti che dovranno essere specificamente illustrati).
9.1. Condizioni alle quali i membri distaccati della squadra possono essere esclusi qualora siano adottate misure investigative
9.2. Condizioni specifiche alle quali i membri distaccati possono svolgere indagini nello Stato membro dell’intervento
9.3. Condizioni specifiche alle quali un membro distaccato della squadra può chiedere alle proprie autorità nazionali di adottare misure che sono richieste dalla squadra, senza presentare una richiesta scritta
9.4. Condizioni alle quali può essere prestata l’assistenza prevista dalla convenzione e da altri strumenti
9.5. Condizioni alle quali i membri distaccati possono scambiarsi informazioni provenienti dalle autorità che li hanno distaccati
9.6. Disposizioni specifiche relative alla protezione dei dati
9.7. Condizioni alle quali i membri distaccati possono portare/utilizzare armi
9.8. Riferimento ad altre disposizioni o strumenti esistenti relativi alla costituzione o al funzionamento delle squadre
10. Condizioni organizzative
Le autorità competenti di [indicare lo Stato membro] predispongono le condizioni organizzative necessarie per consentire alla squadra di operare.
Di seguito sono elencati i punti di competenza esclusiva di [indicare lo Stato membro] o delle altri parti o per i quali è prevista una ripartizione degli oneri fra le autorità competenti di [indicare lo Stato membro] e delle altre parti.
(Il seguente elenco costituisce un mero esempio di punti che dovranno probabilmente essere illustrati)
10.1. Costi di funzionamento della squadra
10.2. Uffici
10.3. Veicoli
10.4. Altre attrezzature tecniche
10.5. Indennità previste per i membri distaccati della squadra
10.6. Assicurazione prevista per i membri distaccati della squadra
10.7. Impiego di ufficiali di collegamento
10.8. Ricorso alla Rete giudiziaria europea
10.9. Lingua di comunicazione
Fatto a [luogo della firma], addì [data]
[Firma di tutte le parti]
_______________
APPENDICE
del modello di accordo volto alla costituzione
di una squadra investigativa comune
Accordo con l’Europol/Eurojust/la Commissione (OLAF), con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati, con altri organismi internazionali o con paesi terzi
1. Parti dell’accordo
L’Eurojust/Europol/la Commissione (OLAF)….. e [nome della prima autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell’accordo], [nome della seconda autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell’accordo] e [nome della…. autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell’accordo] hanno convenuto che alla squadra investigativa comune che hanno deciso di costituire con l’accordo del…. [data e luogo di firma dell’accordo a cui il presente accordo è allegato] parteciperanno funzionari/agenti dell’[Eurojust]/dell’[Europol]/[della Commissione (OLAF)] (11) . Detta partecipazione si svolgerà alle seguenti condizioni.
2. Funzionari/agenti partecipanti
Alla squadra parteciperanno i seguenti funzionari/agenti dell’Europol/Eurojust/della Commissione (OLAF):
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell’impossibilità di svolgere i propri compiti, il suo superiore gerarchico comunicherà per lettera alle altre parti il nome del sostituto.
3. Modalità specifiche
3.1. Tipo di assistenza
3.2. Attrezzatura tecnica prevista
4. Diritti conferiti ai funzionari/agenti dell’Eurojust/Europol/della Commissione (OLAF)/ degli organismi competenti in forza delle disposizioni adottate nel quadro dei trattati, degli altri organismi internazionali o dei paesi terzi che partecipano alla squadra
5. Modalità di partecipazione di paesi terzi alla squadra
Data/firme